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	<title>Fisco&amp;Tasse &#8211; Studio Omari | Ragionieri Commercialisti</title>
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	<description>Servizi e consulenze per la gestione e lo sviluppo d&#039;impresa</description>
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		<title>Base imponibile iva per operazioni gratuite / autoconsumo / assegnazioni</title>
		<link>http://www.omari.it/2010/04/01/271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco&Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazioni]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[imponibile]]></category>
		<category><![CDATA[iva autoconsumo]]></category>
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					<description><![CDATA[BASE IMPONIBILE IVA PER OPERAZIONI GRATUITE/AUTOCONSUMO/ASSEGNAZIONI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>BASE IMPONIBILE IVA PER OPERAZIONI GRATUITE/AUTOCONSUMO/ASSEGNAZIONI</strong></p>
<p>Con questa circolare si vogliono evidenziare alcune novità in materia di fatturazione ai fini IVA per le seguenti operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate da società. professionisti, aziende individuali, consorzi:</p>
<ul>
<li>autoconsumo;</li>
<li>cessioni gratuite;</li>
<li>assegnazioni ai soci;</li>
<li>prestazioni gratuite.</li>
</ul>
<p>Si ritiene che quanto indicato sia di <strong>particolare interesse per i clienti che devono:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><em>&#8220;autofatturarsi beni obsoleti, chiudere la partita p.iva, assegnare beni ai soci&#8221;</em></span></strong></p>
<p>A seguito del recepimento nel ns. sistema normativo delle novità introdotte da disposizioni comunitarie, ai fini IVA, la base imponibile di queste operazioni non sarà <span id="more-271"></span><strong>più il valore normale (valore di mercato del bene al momento in cui lo si autofattura)</strong> <strong>ma il prezzo di acquisto o, in mancanza, il prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano le operazioni.</strong></p>
<p>Si riporta il testo del nuovo dell&#8217;art. 13, comma 2, lett. c), DPR n. 633/72</p>
<blockquote><p><em>&#8220;per le cessioni indicate ai numeri 4), 5), 6) del secondo comma dell&#8217;articolo 2, dal <strong>prezzo di acquisto</strong> o, in mancanza, dal <strong>prezzo di costo</strong> dei beni o di beni simili, <strong>determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni</strong>; per le prestazioni di servizi di cui a<strong>l primo e al secondo periodo</strong> del terzo comma dell&#8217;art. 3, <strong>dalle spese sostenute</strong> dal soggetto passivo per l&#8217;esecuzione dei servizi medesimi&#8221;.</em></p></blockquote>
<p>Per rendere più chiaro le conseguenze di quanto indicato di seguito si riporta <strong>UN ESEMPIO</strong> delle conseguenze di una letterale applicazione della legge.</p>
<blockquote><p>Se un&#8217;impresa deve auto-fatturarsi un PC acquistato 5 anni fa ad euro 2.000 + iva , la base imponibile ai fini IVA non sarà più il valore del PC nel momento in cui il titolare della ditta (o il professionista) lo autofattura (50,00 euro ad esempio), ma il valore a cui lo ha acquistato 5 anni fa (2.000,00 euro). <span style="text-decoration: underline;">In sostanza, in questo modo, l&#8217;IVA detratta all&#8217;acquisto deve essere restituita all&#8217;erario</span>, in quanto si chiede di autofatturare il PC allo stesso valore di acquisizione. Solo nel caso non sia possibile risalire al costo di acquisto (ma i casi sono remoti) la l&#8217;autofatturazione potrà avvenire al reale valore del pc nel momento in cui lo si estromette dall&#8217;azienda.</p></blockquote>
<p>E&#8217; evidente che <strong>tale norm</strong>a è stata introdotta per evitare elusioni fiscali in materia di autoconsumo/assegnazione gratuita ai soci di beni che mantengono e possono anche aumentare il loro valore, come gli immobili, ma <strong>ha effetti molto distorsivi in materia di equità fiscale</strong> se applicata a beni che alla fine del loro ciclo di utilizzo aziendale hanno una valore pressoché nullo come i PC, cellulari, autovetture etc&#8230;.</p>
<p><strong>Alcuni studiosi</strong> (quindi per momento solo in dottrina) hanno sostenuto che la base imponibile di un bene autoconsumato <strong>non vada individuata nel costo sostenuto in occasione dell&#8217;acquisto del bene</strong>, bensì in una sorta di <strong>costo &#8220;attualizzato&#8221; ossia nel costo del bene al momento dell&#8217;autoconsumo</strong>. A parte la difficoltà interpretativa di una tale posizione che rimanda sostanzialmente ad un valore di mercato del bene, si precisa che tale posizione non ha ancora ottenuto <span style="text-decoration: underline;"><strong>nessun avvallo da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate</strong></span> che per ora non ha emanato nessuna circolare esplicativa sull&#8217;interpretazione di tale norma.</p>
<p>Le aziende e i professionisti quindi per eliminare i beni obsoleti e non procedere alla complessa procedura di rottamazione devono scegliere se:</p>
<ol>
<li><strong>continuare ad auto- fatturare</strong> od assegnare ai soci i beni e farlo (per sicurezza) al valore di acquisto, oppure continuare ad applicare il valore di mercato con il rischio di contestazione ai fini IVA sul&#8217;imponibile adottato.</li>
<li><strong>provvedere a cederli a soggetti terzi</strong>, potendo in tal caso continuare tranquillamente ad indicare il valore di mercato o il valore pattuito liberamente tra cedente e cessionario al momento della cessione.</li>
</ol>
<p>Nel caso si volesse scegliere la seconda ipotesi si consiglia di <strong>fare attenzione a non fare cessioni simulate, in quanto una cessione fittizia ed una conseguente falsa fatturazione (cioè emettere fatture per operazioni inesistenti) oltre che fiscalmente E&#8217; PUNITA ANCHE PENALMENTE . </strong>Pertanto si raccomanda, in caso si voglia cedere i beni a persone vicine (amici familiari, parenti, conoscenti) di farsi pagare con documenti tracciabili (assegni, bonifici) in modo da potersi pre-cositutuire un valido strumento di difesa in caso di controlli ed eventuali contestazioni.</p>
<p>Per ogni chiarimento o delucidazione , si prega di contattare lo studio.</p>
<p>&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.omari.it/wp-content/uploads/2010/04/articolobasiimponibili_02.pdf">Scarica articolo su basi imponibili</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novità su acquisti da fornitori esteri</title>
		<link>http://www.omari.it/2010/04/01/novita-su-acquisti-da-fornitori-esteri-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco&Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[fornitori]]></category>
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					<description><![CDATA[NOVITA&#8217; SU ACQUISTI DA FORNITORI ESTERI a seguito chiarimenti della circolare n.4E dell&#8217;Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2010. (anche per acquisti on line) Questa circolare evidenzia alcune novità in materia di fatturazione e adempimenti IVA per gli acquisti dall&#8217;estero effettuati da ditte italiane. Fino al 31 dicembre 2009 operazioni effettuate nei confronti di ditte&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>NOVITA&#8217; SU ACQUISTI DA FORNITORI ESTERI</strong></p>
<p style="text-align: center;">a seguito chiarimenti della <strong>circolare n.4E dell&#8217;Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2010</strong>.</p>
<p style="text-align: center;">(anche per acquisti on line)</p>
<p>Questa circolare evidenzia alcune novità in materia di fatturazione  e <strong>adempimenti IVA </strong>per gli acquisti dall&#8217;estero effettuati da ditte italiane.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Fino al 31 dicembre 2009 </strong></span><strong>operazioni effettuate nei confronti di ditte italiane nel territorio dello Stato</strong> <strong>da soggetti non residenti</strong> e senza stabile organizzazione nel ns. paese  <strong>potevano</strong>:</p>
<ol>
<li><strong>essere adempiuti o esercitati</strong>, nei modi ordinari, <strong>dal medesimo direttament</strong>e, se identificato ai sensi dell&#8217;articolo 35-ter dello stesso dPR n. 633, <strong>ovvero tramite un rappresentante residente nel territorio dello Stato</strong>. Nella prassi infatti <strong>ditte </strong>che vendono prodotti di informatica (tipo Dell o Apple) <strong>emettevano delle fatture soggette a IVA italian</strong>a per acquisti on line effettuati da ditte italiane, usando indicare in fattura gli estremi di un rappresentante fiscale in Italia.</li>
<li><strong>in alternativa</strong> gli obblighi relativi alle operazioni IVA effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi (titolari di partita IVA) <strong>potevano essere adempiuti dalle ditte italiane acquirenti tramite autofattura o procedendo ad un acquisto intra comunitario.</strong></li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Dal 2010</strong></span>, <span id="more-280"></span>per gli acquisti di <strong>beni e di servizi</strong> (cui sono <span style="text-decoration: underline;">equiparati i software</span> <span style="text-decoration: underline;">acquistati on-line</span>) <strong>da soggetti non residenti</strong> gli obblighi relativi alle operazioni IVA <strong>sono adempiuti dai cessionari o committenti italiani, tramite autofattura o procedendo ad un acquisto intra comunitario</strong> (vedi sopra ipotesi num.2).</p>
<blockquote><p><strong>Nella sostanza dal 2010</strong> se <strong>una ditta o un professionista acquista</strong> (anche on line) <strong>un bene</strong> (es. pc o cellulare) <strong>o un servizio generico </strong>(es. una licenza software) <strong>da un soggetto estero, deve procedere obbligatoriamente ad un acquisto intra comunitario o ad un&#8217;importazione.</strong> <strong>In questo caso necessariamente la ditta estera emetterà una fattura senza IVA, indicando la partita iva della ditta acquirente italiana, preceduta dal prefisso IT.</strong></p>
<p>Ciò accade <strong>anche nell&#8217;eventualità in cui il soggetto non residente sia identificato nel territorio dello Stato o ivi disponga di un rappresentante fiscale.</strong></p></blockquote>
<p>Si precisa che  questa regola vale per gli acquisti di tutti i beni  e per la maggior parte dei servizi (<strong>vi sono delle eccezioni per alcuni tipi di servizi resi da ditte estere,  ma in caso di acquisti di servizi  esteri si prega di contattare prima lo studio per chiarimenti</strong>) .</p>
<p><strong>Le ditte estere possono continuare a fatturare senza procedere a vendite intra comunitarie solo se la cessione avviene nei confronti di un privato cittadino</strong>, che non agisca come imprenditore con partita IVA. Pertanto se si vuole scaricare fiscalmente un bene acquistato on line da un ditta estera si deve richiedere necessariamente l&#8217;indicazione della propria partita iva in fattura e richiedere una fattura intra comunitaria.</p>
<p>Per altro si ricorda che <strong>dal 2010 le operazioni intracomunitarie sonno soggette a obblighi amministrativi-fiscali più complessi</strong>, in quanto è obbligatorio, anche per acquisti minimi,  effettuare delle <strong>dichiarazioni intracomunitarie doganali in modalità telematica </strong>(non più cartacea) <strong>con periodicità mensile o trimestrale</strong> (non più annuale).</p>
<p>Tutto ciò comporta per il contribuente aumento di costi, conseguentemente prima di effettuare operazioni intra, bisogna valutare se l&#8217;operazione è veramente conveniente.</p>
<p>Per ogni chiarimento si prega di contattare lo studio.</p>
<p>&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.omari.it/wp-content/uploads/2010/04/articoloacquistifornitoriesteri_01.pdf">Scarica articolo sugli acquisti</a></p>
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			</item>
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		<title>!!! Documenti per dichiarazioni dei redditi 2010</title>
		<link>http://www.omari.it/2010/03/26/documenti-per-dichiarazioni-dei-redditi-2010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 17:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco&Tasse]]></category>
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					<description><![CDATA[!!! Documentazione per dichiarazione Redditi 2010 La documentazione per il 730 e Unico /2010 Coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati possono presentare la dichiarazione dei redditi i mediante modello 730. Tale modello deve essere presentato: entro il 30 aprile al sostituto d&#8217;imposta (datore di lavoro); entro il 31 maggio 2010 al Caf&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>!!! Documentazione per dichiarazione Redditi 2010 La documentazione per il 730 e Unico /2010</p>
<p>Coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati possono presentare la dichiarazione dei redditi i mediante modello 730.<br />
Tale modello deve essere presentato:</p>
<ul>
<li>entro il 30 aprile al sostituto d&#8217;imposta (datore di lavoro);</li>
<li>entro il 31 maggio 2010 al Caf o ad un professionista abilitato.</li>
</ul>
<p>Al fine di presentare tutta la documentazione in tempo utile per la compilazione e presentazione del modello riepiloghiamo tutti i documenti che il contribuente deve preparare e consegnare al professionista o al Caf.</p>
<p>&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.omari.it/wp-content/uploads/2010/03/la_documentazione_per_il_730.doc">Scarica la DOCUMENTAZIONE per le DICHIARAZIONI DEI REDDITI</a></p>
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