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	<title>base &#8211; Studio Omari | Ragionieri Commercialisti</title>
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	<description>Servizi e consulenze per la gestione e lo sviluppo d&#039;impresa</description>
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		<title>Base imponibile iva per operazioni gratuite / autoconsumo / assegnazioni</title>
		<link>http://www.omari.it/2010/04/01/271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco&Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazioni]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
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		<category><![CDATA[iva autoconsumo]]></category>
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					<description><![CDATA[BASE IMPONIBILE IVA PER OPERAZIONI GRATUITE/AUTOCONSUMO/ASSEGNAZIONI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>BASE IMPONIBILE IVA PER OPERAZIONI GRATUITE/AUTOCONSUMO/ASSEGNAZIONI</strong></p>
<p>Con questa circolare si vogliono evidenziare alcune novità in materia di fatturazione ai fini IVA per le seguenti operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate da società. professionisti, aziende individuali, consorzi:</p>
<ul>
<li>autoconsumo;</li>
<li>cessioni gratuite;</li>
<li>assegnazioni ai soci;</li>
<li>prestazioni gratuite.</li>
</ul>
<p>Si ritiene che quanto indicato sia di <strong>particolare interesse per i clienti che devono:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><em>&#8220;autofatturarsi beni obsoleti, chiudere la partita p.iva, assegnare beni ai soci&#8221;</em></span></strong></p>
<p>A seguito del recepimento nel ns. sistema normativo delle novità introdotte da disposizioni comunitarie, ai fini IVA, la base imponibile di queste operazioni non sarà <span id="more-271"></span><strong>più il valore normale (valore di mercato del bene al momento in cui lo si autofattura)</strong> <strong>ma il prezzo di acquisto o, in mancanza, il prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano le operazioni.</strong></p>
<p>Si riporta il testo del nuovo dell&#8217;art. 13, comma 2, lett. c), DPR n. 633/72</p>
<blockquote><p><em>&#8220;per le cessioni indicate ai numeri 4), 5), 6) del secondo comma dell&#8217;articolo 2, dal <strong>prezzo di acquisto</strong> o, in mancanza, dal <strong>prezzo di costo</strong> dei beni o di beni simili, <strong>determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni</strong>; per le prestazioni di servizi di cui a<strong>l primo e al secondo periodo</strong> del terzo comma dell&#8217;art. 3, <strong>dalle spese sostenute</strong> dal soggetto passivo per l&#8217;esecuzione dei servizi medesimi&#8221;.</em></p></blockquote>
<p>Per rendere più chiaro le conseguenze di quanto indicato di seguito si riporta <strong>UN ESEMPIO</strong> delle conseguenze di una letterale applicazione della legge.</p>
<blockquote><p>Se un&#8217;impresa deve auto-fatturarsi un PC acquistato 5 anni fa ad euro 2.000 + iva , la base imponibile ai fini IVA non sarà più il valore del PC nel momento in cui il titolare della ditta (o il professionista) lo autofattura (50,00 euro ad esempio), ma il valore a cui lo ha acquistato 5 anni fa (2.000,00 euro). <span style="text-decoration: underline;">In sostanza, in questo modo, l&#8217;IVA detratta all&#8217;acquisto deve essere restituita all&#8217;erario</span>, in quanto si chiede di autofatturare il PC allo stesso valore di acquisizione. Solo nel caso non sia possibile risalire al costo di acquisto (ma i casi sono remoti) la l&#8217;autofatturazione potrà avvenire al reale valore del pc nel momento in cui lo si estromette dall&#8217;azienda.</p></blockquote>
<p>E&#8217; evidente che <strong>tale norm</strong>a è stata introdotta per evitare elusioni fiscali in materia di autoconsumo/assegnazione gratuita ai soci di beni che mantengono e possono anche aumentare il loro valore, come gli immobili, ma <strong>ha effetti molto distorsivi in materia di equità fiscale</strong> se applicata a beni che alla fine del loro ciclo di utilizzo aziendale hanno una valore pressoché nullo come i PC, cellulari, autovetture etc&#8230;.</p>
<p><strong>Alcuni studiosi</strong> (quindi per momento solo in dottrina) hanno sostenuto che la base imponibile di un bene autoconsumato <strong>non vada individuata nel costo sostenuto in occasione dell&#8217;acquisto del bene</strong>, bensì in una sorta di <strong>costo &#8220;attualizzato&#8221; ossia nel costo del bene al momento dell&#8217;autoconsumo</strong>. A parte la difficoltà interpretativa di una tale posizione che rimanda sostanzialmente ad un valore di mercato del bene, si precisa che tale posizione non ha ancora ottenuto <span style="text-decoration: underline;"><strong>nessun avvallo da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate</strong></span> che per ora non ha emanato nessuna circolare esplicativa sull&#8217;interpretazione di tale norma.</p>
<p>Le aziende e i professionisti quindi per eliminare i beni obsoleti e non procedere alla complessa procedura di rottamazione devono scegliere se:</p>
<ol>
<li><strong>continuare ad auto- fatturare</strong> od assegnare ai soci i beni e farlo (per sicurezza) al valore di acquisto, oppure continuare ad applicare il valore di mercato con il rischio di contestazione ai fini IVA sul&#8217;imponibile adottato.</li>
<li><strong>provvedere a cederli a soggetti terzi</strong>, potendo in tal caso continuare tranquillamente ad indicare il valore di mercato o il valore pattuito liberamente tra cedente e cessionario al momento della cessione.</li>
</ol>
<p>Nel caso si volesse scegliere la seconda ipotesi si consiglia di <strong>fare attenzione a non fare cessioni simulate, in quanto una cessione fittizia ed una conseguente falsa fatturazione (cioè emettere fatture per operazioni inesistenti) oltre che fiscalmente E&#8217; PUNITA ANCHE PENALMENTE . </strong>Pertanto si raccomanda, in caso si voglia cedere i beni a persone vicine (amici familiari, parenti, conoscenti) di farsi pagare con documenti tracciabili (assegni, bonifici) in modo da potersi pre-cositutuire un valido strumento di difesa in caso di controlli ed eventuali contestazioni.</p>
<p>Per ogni chiarimento o delucidazione , si prega di contattare lo studio.</p>
<p>&gt;&gt;&gt; <a href="http://www.omari.it/wp-content/uploads/2010/04/articolobasiimponibili_02.pdf">Scarica articolo su basi imponibili</a></p>
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