Gentili Clienti,

tutte le aziende, i professionisti iscritti ad albi o elenchi (quindi i professionisti privi di iscrizione a specifici albi o elenchi NON dovrebbero essere obbligati a tale adempimento) e le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di PEC (posta elettronica certificata).

Il decreto legge 185 del 29 novembre 2008 stabilisce l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC):

  • per le società di nuova costituzione la PEC e’ immediatamente obbligatoria e deve essere richiesta alla costituzione della società (la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione al Registro Imprese);
  • per le società già costituite al 29/11/2008 la PEC deve essere richiesta entro e non oltre il 29/11/2011 e deve essere comunicata al Registro Imprese competente;
  • per i professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc…) diviene obbligatoria dal 29/11/2009 e va comunicata all’ordine o collegio di appartenenza;
  • per le amministrazioni pubbliche che non vi avessero ancora provveduto ai sensi dell’art. 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) devono istituire una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA.

Lo Studio Omari, pur restando a disposizione per ogni chiarimento e informazione in merito, precisa che non può assolutamente fornire la PEC ai propri clienti e non può intervenire in nessun modo alla sua attivazione.

Attualmente l’obbligo è urgente SOLO per i professionisti iscritti ad un albo o elenco o per le società di nuova costituzione. Ciò non toglie che può essere attivata fin da subito anche per gli altri soggetti. Vista la comodità e il bassissimo costo della PEC, noi consigliamo a tutti i nostri clienti di attivarsi nel breve periodo.