NOVITA’ SU ACQUISTI DA FORNITORI ESTERI
a seguito chiarimenti della circolare n.4E dell’Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2010.
(anche per acquisti on line)
Questa circolare evidenzia alcune novità in materia di fatturazione e adempimenti IVA per gli acquisti dall’estero effettuati da ditte italiane.
Fino al 31 dicembre 2009 operazioni effettuate nei confronti di ditte italiane nel territorio dello Stato da soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel ns. paese potevano:
- essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dal medesimo direttamente, se identificato ai sensi dell’articolo 35-ter dello stesso dPR n. 633, ovvero tramite un rappresentante residente nel territorio dello Stato. Nella prassi infatti ditte che vendono prodotti di informatica (tipo Dell o Apple) emettevano delle fatture soggette a IVA italiana per acquisti on line effettuati da ditte italiane, usando indicare in fattura gli estremi di un rappresentante fiscale in Italia.
- in alternativa gli obblighi relativi alle operazioni IVA effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi (titolari di partita IVA) potevano essere adempiuti dalle ditte italiane acquirenti tramite autofattura o procedendo ad un acquisto intra comunitario.
Dal 2010, per gli acquisti di beni e di servizi (cui sono equiparati i software acquistati on-line) da soggetti non residenti gli obblighi relativi alle operazioni IVA sono adempiuti dai cessionari o committenti italiani, tramite autofattura o procedendo ad un acquisto intra comunitario (vedi sopra ipotesi num.2).
Nella sostanza dal 2010 se una ditta o un professionista acquista (anche on line) un bene (es. pc o cellulare) o un servizio generico (es. una licenza software) da un soggetto estero, deve procedere obbligatoriamente ad un acquisto intra comunitario o ad un’importazione. In questo caso necessariamente la ditta estera emetterà una fattura senza IVA, indicando la partita iva della ditta acquirente italiana, preceduta dal prefisso IT.
Ciò accade anche nell’eventualità in cui il soggetto non residente sia identificato nel territorio dello Stato o ivi disponga di un rappresentante fiscale.
Si precisa che questa regola vale per gli acquisti di tutti i beni e per la maggior parte dei servizi (vi sono delle eccezioni per alcuni tipi di servizi resi da ditte estere, ma in caso di acquisti di servizi esteri si prega di contattare prima lo studio per chiarimenti) .
Le ditte estere possono continuare a fatturare senza procedere a vendite intra comunitarie solo se la cessione avviene nei confronti di un privato cittadino, che non agisca come imprenditore con partita IVA. Pertanto se si vuole scaricare fiscalmente un bene acquistato on line da un ditta estera si deve richiedere necessariamente l’indicazione della propria partita iva in fattura e richiedere una fattura intra comunitaria.
Per altro si ricorda che dal 2010 le operazioni intracomunitarie sonno soggette a obblighi amministrativi-fiscali più complessi, in quanto è obbligatorio, anche per acquisti minimi, effettuare delle dichiarazioni intracomunitarie doganali in modalità telematica (non più cartacea) con periodicità mensile o trimestrale (non più annuale).
Tutto ciò comporta per il contribuente aumento di costi, conseguentemente prima di effettuare operazioni intra, bisogna valutare se l’operazione è veramente conveniente.
Per ogni chiarimento si prega di contattare lo studio.